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Superbonus 110%
3 September 2020Sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", che ha definito puntualmente gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), oltre che per l'istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Decreto Rilancio 2020: i contenuti del Decreto Legge n. 34/2020
L'art. 119 (Incentivi per l'efficientamento energetico sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del D.L. n. 34/2020 ha definito in 23 commi tutto quel che servirà per fruire del superbonus potenziato al 110% e quindi:
• per quali interventi
• condizioni di accesso
• soggetti beneficiari
• detrazione fiscale
• cessione del credito
• sconto in fattura
Decreto Rilancio 2020 e superbonus del 110%: per quali interventi
I commi 1, 2, 4, 4 bis, 5 e 6 del Decreto Rilancio 34/2020 definiscono gli interventi che potranno accedere alla nuova detrazione fiscale del 110%. Vediamo di capire quali sono questi interventi.
Interventi che accedono all'Ecobonus potenziato al 110%
• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. [comma 1, lettera a) dell'art. 119];
• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, per il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria [comma 1, lettera b) dell'art. 119]:
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
- a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
• interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria [comma 1, lettera c) dell'art. 119]:
◦ a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
◦ a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
• tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2 dell'art. 119];
• le disposizioni dell’ articolo 19 non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 [comma 15 bis dell'art. 119].
Condizioni di accesso per l'Ecobonus potenziato al 110%
Per accedere all'ecobonus potenziato al 110%,come previsto dal comma 3 dell’art.19, sarà necessario:
• il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015);
• miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, oppure se ciò non fosse possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, dell’art 119 del decreto, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
ai fini della detrazione del 110 % prevista dall’art. 119 e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 , i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Fotovoltaico: gli interventi che accedono al superbonus 110%
I commi 5 e 6 dell'art. 119 prevedono che in caso di fruizione di ecobonus al 110%, la detrazione fiscale è applicabile anche per:
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.
Fotovoltaico: condizioni di accesso al superbonus 110%
Il comma 7 dell’art. 119 prevede che la fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il fotovoltaico è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Ecobonus, Fotovoltaico al 110%: chi può accedere al superbonus
Soggetti che possono godere dei superbonus del 110%. In particolare, l'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:
• i condomini
• le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, nei limiti previsti al comma 10 dell’art.119;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di "in house providing" per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 riconosciuti i lavori di cui all’art 119 finalizzati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
Ecobonus, Fotovoltaico al 110%: quando cominciare i lavori
Le detrazioni fiscali potenziate al 110% sono utilizzabile per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La cessione del credito e lo sconto in fattura: il visto di conformità
L'art. 119, unitamente al 121, prevedono la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%. Il visto di conformità potrà essere rilasciato da:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
• i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Per approfondimenti in materia fiscale si segnala la presenza di un’apposita area tematica consultabile al seguente indirizzo:
https://www.agenziaentrate.it/portale/