FAQ

1) Posso mantenere il generatore di calore in funzione per 24 ore consecutive?

Il D.p.r. 412/93 e ss.mm.ii. stabilisce che l'esercizio degli impianti termici è consentito per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, tuttavia tali disposizioni non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici nei seguenti casi:

• impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C ± 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;

• impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

• impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonche' lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente;

 

2) Sono obbligato ad utilizzare le fonti rinnovabili per riscaldare il mio appartamento?

Per quanto riguarda l’obbligatorietà dell’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore negli edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti; la Regione Lombardia, con la delibera n° IX/3298 del 18/04/2012, ha recepito la normativa nazionale in materia sancita dal decreto legislativo n° 28 del 3 marzo 2011. Pertanto, secondo quanto indicato nel presente decreto, bisogna far “ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” per la copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e  per la copertura del 20% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Si fa presente che il comma 6 dell’allegato 3 del presente decreto stabilisce che per gli edifici pubblici gli obblighi dei precedenti commi sono incrementati del 10%.

 

3) Cosa posso fare per risparmiare ed inquinare meno durante l’utilizzo del mio impianto termico?

Esistono diversi modi per poter conseguire dei risparmi energetici nelle abitazioni, soprattutto in quelle esistenti da diversi decenni: soluzioni che prendono in considerazione una o più parti dell’edificio, che sono più o meno elaborate, impegnative, costose; il tutto comunque dipende da un attento studio dello stato di fatto dell’edificio considerato. Il primo passo ottimale sarebbe quindi quello di far redigere da tecnici specializzati una diagnosi energetica comprensiva delle proposte di miglioramento energetico, complete di analisi dei costi e dei risparmi.

Facciamo notare che per il problema del riscaldamento negli appartamenti dove adiacenti ve ne sono altri non riscaldati, il proprietario, per ottenere maggiori risparmi, è incentivato a migliorare l’isolamento termico della propria parte (con isolamento da interno e, nel caso, cambiando gli infissi per limitare le dispersioni più gravose verso l’esterno).

 

4) Ho un problema di tiraggio dovuto alla canna fumaria condominiale, posso sostituire la vecchia caldaia con un apparecchio a condensazione?

Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, poichè la canna fumaria rappresenta una parte comune dell'edificio, il procedimento in corso deve coinvolgere l'amministratore del condominio per la corretta risoluzione del problema in oggetto. Pertanto una comunicazione di richiesta di messa a norma dovrà essere inviata a tutti i soggetti interessati, ciascuno per le proprie spettanze. Si ricorda che le canne fumarie sono progettate per consentire lo scarico dei prodotti della combustione di apparecchi tutti dello stesso tipo, pertanto non è consentito l'utilizzo della canna fumaria progettata per caldaie di tipo B da una caldaia a condensazione. Si rammenta tuttavia che, ai sensi del d.m. 102/2014, è consentito l'utilizzo dello scarico a parete, previo installazione di un apparecchio ad alto rendimento (vedi D.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59) o a condensazione.

 

5) Dove posso scaricare la condensa prodotta dalla mia caldaia a condensazione?

Gli apparecchi a condensazione necessitano di un sistema di scarico dell' acqua di condensa che si forma durante il loro funzionamento e che convogli la  stessa  in un' apposita vaschetta di raccolta, detto anche “ pozzetto di raccolta della condensa”.

In particolare è necessaria la presenza di due impianti di smaltimento distinti;  uno per eliminare la condensa proveniente dalla caldaia stessa e uno per eliminare la condensa proveniente dal sistema di scarico dei fumi;  entrambi devono sempre essere collegati all' impianto di smaltimento reflui domestici a mezzo di opportuno collegamento e nel rispetto della legislazione vigente in materia e tenendo in considerazione i regolamenti locali.

 La norma UNI 11071/2003 fornisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli apparecchi a condensazione con portata termica nominale inferiore a 35 kW; al paragrafo 5 sono indicate le caratteristiche che deve possedere il sistema di scarico delle condense.

 Principalmente l’impianto ed il collegamento al sistema di scarico  devono essere realizzati a regola d'arte con materiali idonei a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche delle condense. In assenza di regole tecniche specifiche ai sensi della norma UNI 11071 ed a titolo di esempio si ritengono idonei materiali,  acciaio inossidabile o plastiche appositamente certificate.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle condense scaricate nei sistemi di raccolta, la norma UNI 11071 regolamenta anche questo aspetto, in modo che essi rientrino entro i limiti di legge indicati nei Dlgs 155/1999 e Dlgs 258/2000 per lo scarico in acque superficiali: nel caso di utilizzi civili non si rendono necessari particolari accorgimenti essendo i condensati abbondantemente neutralizzati dai prodotti dei lavaggio e degli altri scarichi domestici (tali scarichi infatti possiedono una notevole basicità ed inoltre hanno la capacità di formare nelle condutture dei depositi con proprietà tampone rispetto agli acidi).

 Pertanto, a livello normativo nulla vieta lo scarico delle condense all'interno del pluviale condominiale. Tuttavia occorre verificare svariati aspetti tecnici, amministrativi e legali:

- verifica del funzionamento del sistema relativamente al rischio di formazione di ghiaccio nei periodi invernali;

- verifica dell’indice temporale di degradazione dei materiali normalmente utilizzati per la realizzazione dei pluviali stessi, con conseguente possibilità di un futuro consumo dello stesso;

Dal punto di vista amministrativo occorre che le opere relative al sistema di scarico delle condense siano autorizzate, eseguite e finanziate secondo quanto previsto dal CODICE CIVILE -  TITOLO VII  “DEL CONDOMINIO DEGLI EDIFICI”

Questo in considerazione del fatto che si eseguono lavori su una proprietà comune dell‘edificio avente univoca e specifica destinazione d’uso. Si riporta la sentenza n° 352 del 22/02/2011 del Tribunale di Padova , Sez. Civile, nella quale si afferma che

“innestare un tubo che scarica la condensa del condizionatore in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune che è quella e solo quella, di scaricare le acque meteoriche”

Sulla base delle considerazioni fatte, il Tribunale di Padova ha così dichiarato illegittimo l’innesto del tubo che scaricava liquidi di altra provenienza (nel caso di specie domestica), indipendentemente dalla loro composizione, e condannato il condomino a rimuoverlo”

Ultimo aggiornamento: 08 May 2019
Data creazione: 23 April 2019

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